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Lollo è un'azienda specializzata nella
realizzazione, creazione siti internet e costruzione siti internet per
avvocati e studi legali per portare online, a disposizione di tutti, i servizi e prodotti offerti dalla clientela tramite pacchetti chiavi in mano comprensivi di tutto il nesessario per entrare online e soluzioni ideate specificatamente per le necessità del committente. Lollo è una giovane azienda cresciuta con lo scopo di rappresentare un punto di riferimento per tutte quelle piccole e medie imprese desiderose di entrare su internet attraverso una presenza economica ma altamente redditizia e d'immagine.
Lo sviluppo nella
realizzazione, costruzione siti web e
creazione siti web per avvocati e studi legali diventa tangibile grazie allo studio di soluzioni full optionals e chiavi in mano necessarie ad indirizzare le aziende interessate ad una presenza online basata sulle loro reali necessità.
I nostri pacchetti



La convenienza delle nostre offerte viene supportata dal vantaggio di poter sapere e decidere lo stile grafico del proprio sito internet ancor prima di stipulare un contratto. Grazie ad un catalogo diviso per categorie, e al supporto continuo della nostra assistenza tecnica, sarà possibile avere una panoramica delle soluzioni stilistiche più adatte al tipo di attività del Cliente in modo da poter effettivamente trasferire l'attività, e l'immagine dell'azienda, direttamente online. Alcune idee
ART.
17
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il
contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità
della tutela dell’affidamento della collettività.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza
e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto
professionale.
L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché
questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e
il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità
ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la
sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e
di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di
avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del
Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento.
II - E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie
prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di
riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
III - E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una
prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno
specifico affare.
IV - E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi
sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ARTICOLO 17-BIS.MEZZI DI INFORMAZIONE CONSENTITI.
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale
utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi: 1) la carta da lettera, i biglietti
da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione
del Consiglio dell’ordine dove lo studio ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia
svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo
studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti,
con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web,
se attivato. Possono essere indicati soltanto:
- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l’abilitazione a esercitare davanti alle giurisdizioni superiori;
- il titolo professionale che consenta all’avvocato straniero l’esercizio in
Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della
professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie; - i settori
di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo,
tributario) e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente,
con il limite di non più di tre materie;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione
della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all’ingresso dell’immobile ove è
ubicato lo studio dell’avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la
sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo
compongono e della sua collocazione all’interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le
pubblicazioni in materie giuridiche;
4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato, allo
studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano
una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio
dell’ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l’indicazione del
responsabile nonché i dati previsti dall’art. 17 e dal punto 1) dell’art.
17-bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari
mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Possono
essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo
1).
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Alessandria, Ancona,
Aosta, Arezzo,
Ascoli Piceno, Asti,
Avellino, Bari,
Belluno,
Bergamo, Biella,
Bologna, Bolzano,
Brescia, Cagliari,
Caserta,
Catania, Como,
Cremona,
Cuneo,
Ferrara,
Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone,
Genova, Gorizia,
Grosseto, Imperia,
La Spezia,
Latina,
Lecce, Lecco,
Livorno, Lodi,
Lucca, Mantova, Massa-Carrara,
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Napoli, Novara,
Padova, Palermo,
Parma, Pavia,
Perugia, Pesaro e Urbino,
Piacenza,
Pisa, Pistoia,
Pordenone, Prato,
Ravenna, Reggio Emilia Rieti,
Rimini, Roma,
Rovigo, Salerno,
Sassari, Savona,
Siena, Sondrio,
Torino, Trento, Treviso,
Trieste, Udine,
Varese, Venezia,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Verona,
Vicenza, Viterbo
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Oggi è lunedì 15 Marzo 2010 e sono le ore 01:20:04. Tutti i diritti riservati © 2010 Lollo
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